2023-04-04 Richiamo sul divieto d’esercitare commercio o industria da parte dei dipendenti pubblici

A tutto il personale

Oggetto: Richiamo sul divieto d’esercitare commercio o industria da parte dei dipendenti pubblici

Appare opportuno ricordare che, secondo il disposto del DPR #3 del 1957, articoli 60 e seguenti, ai dipendenti pubblici non è consentito esercitare il commercio, l’industria, né alcuna professione o assumere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società o enti per le quali la nomina è riservata allo Stato e sia all’uopo intervenuta l’autorizzazione del Ministro competente. Sono fatte salve le eccezioni di cui all’articolo 61.

Inoltre, ai sensi dell’articolo 63 dello stesso DPR, il dipendente che contravvenga a tale divieto viene diffidato dal Ministro, o dal direttore generale competente, a cessare dalla situazione di incompatibilità. La circostanza che l’impiegato abbia obbedito alla diffida non preclude l’eventuale azione disciplinare. Decorsi quindici giorni dalla diffida, senza che l’incompatibilità sia cessata, l’impiegato decade dall’impiego.

Quanto sopra concerne attività di per sé lecite, ma interdette ai dipendenti pubblici in virtú del fatto ch’essi devono servire esclusivamente la Nazione con disciplina ed onore e di rispettare i princìpi di buon andamento e imparzialità dell’amministrazione stessa.

A mero titolo d’esempio, costituisce contravvenzione al divieto in oggetto una eventuale attività di vendita di oggetti esercitata da un dipendente pubblico, tanto all’interno quanto all’esterno delle istituzioni scolastiche.

È appena il caso di soffermarsi sulla ipotesi diversa – e ben piú grave – della vendita di prodotti contraffatti, eventualità senz’altro remota, ma che vale comunque la pena di ricordare, attesa la gravità delle conseguenze in capo al venditore (incriminabile del reato di Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi, art. 474 c.p.) e in capo all’acquirente (cui è ascrivibile il reato di ricettazione di cui all’art. 648 c.p.), oltre alle conseguenze sul piano disciplinare.

Tutto il personale è tenuto a riferire formalmente allo scrivente dirigente ogni situazione di difformità di cui dovesse avere contezza.

Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione,

Claudio Meneghini – PhD, Dirigente del CPIA di Monza e Brianza

Via Cernuschi 8 – 20900 Monza (Mb)

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Il documento allegato è stato protocollato in uscita da C.P.I.A. Monza e Brianza,
con numero 0003267 e data 04/04/2023
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