2020-03-02 Prot. 706 · Emergenza Coronavirus, obbligo di presentazione di certificati medici dopo malattia della durata superiore a cinque giorni

A tutto il personale
Agli studenti
Alle famiglie degli studenti minorenni

OGGETTO: Emergenza Coronavirus – obbligo di presentazione di certificati medici dopo malattia della durata superiore a cinque giorni

Con la presente si richiama la Loro attenzione sul disposto normativo del DPCM 1 Marzo 2020, articolo 4, comma 1, lettera c):

la riammissione nei servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decretolegislativo 13 aprile 2017, n. 65 e nelle scuole di ogni ordine e grado per assenze dovute a malattia infettiva soggetta a notifica obbligatoria ai sensi del decreto ministeriale 15 novembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 gennaio 1991, n. 6, di durata superiore a cinque giorni, avviene, fino alla data del 15 marzo 2020, dietro presentazione di certificato medico, anche in deroga alle disposizioni vigenti;

In forza di questo disposto normativo – fino alla data del 15 marzo 2020 questo incluso – e tenuto conto che l’adempimento di detto disposto dovrà essere tracciato agli atti della scuola, usando la modulistica allegata alla nota CPIA Mb prot. 703 del 1 Marzo 2020:

1. Tutte le assenze dovranno essere giustificate in maniera analitica ed esauriente, in forma scritta con firma autografa dagli aventi titolo:

a. gli studenti interessati se maggiorenni

b. coloro che esercitano la potestà genitoriale in caso di studenti minorenni;

la giustificazione dovrà riportare obbligatoriamente una delle dizioni seguenti:

c. “Assenza per malattia”;

d. “Assenza per motivo differente dalla malattia”, seguito dal motivo dell’assenza, che non dovrà essere in alcun modo riconducibile a stati patologici;

2. Le giustificazioni dovranno essere raccolte dal personale docente e da questi consegnate al responsabile di plesso, che è delegato dal dirigente a raccoglierle e conservarle fino alla data del 16 marzo 2020, e, successivamente, a farle pervenire allo scrivente per il tramite dell’amministrativo di riferimento;

3. In caso d’assenza, dovrà essere individuato il caso d’assenza per malattia ai sensi del comma 1, lettera c;

4. In caso d’assenza per malattia, dovrà esserne calcolata la durata (si veda la Procedura per il calcolo della durata delle assenze, piú sotto dettagliata);

5. In caso di durata d’assenza per malattia superiore a cinque giorni, dovrà essere esibito, a cura dei soggetti di cui al comma 1, lettere a & b, certificato medico che consenta la riammissione in aula.

Procedura per il calcolo della durata delle assenze

Definizione 1: “oggi” viene definito come il giorno in cui si calcola la durata dell’assenza;

Definizione 2: uno studente “rientra oggi dopo una assenza” qualora sia stato assente alla lezione precedente prevista dall’orario del corso;

Definizione 3: il giorno d’inizio d’assenza di uno studente a un corso è il giorno di calendario piú lontano da oggi a partire dal quale lo studente sia risultato assente a tutte le lezioni del medesimo corso, senza riguardo per il fatto che l’orario comporti frequenza quotidiana o meno;

Definizione 4: la durata di una assenza a oggi è definita come la differenza, misurata in giorni di calendario, tra oggi (definizione 1), quando uno studente “rientri dopo una assenza” (definizione 2) e il giorno d’inizio dell’assenza (definizione 3).

Chiarimenti

  1. Non è necessario alcun certificato medico in relazione al periodo d’assenza dovuto alla chiusura della scuola (di ogni ordine e grado).
  2. È necessario certificato medico se l’assenza da scuola è dovuta a una malattia di durata superiore a cinque giorni: in questo caso, fino al 15 marzo, la riammissione a scuola dovrà avvenire dietro presentazione del certificato medico, anche in deroga alle disposizioni vigenti;
  3. È necessario certificato medico solo per le malattie intercorse dalla data di entrata in vigore del DPCM del 25 febbraio 2020, per più di cinque giorni. Nel caso di malattia iniziata nel periodo precedente il 25 febbraio, per il rientro a scuola continuano a valere le regole regionali precedenti, per le quali non è richiesta la certificazione medica.
  4. La disposizione è valida per tutti, alunni e personale scolastico.
  5. Il certificato medico è stato reintrodotto transitoriamente al solo fine di attestare che chi sia stato malato possa rientrare nella comunità scolastica, senza comportare rischi per quest’ultima. Si tratta dunque di una prescrizione transitoria e precauzionale.

Il dirigente, Claudio Meneghini

2020-03-02 Obbligo Certificato Medico-signed.pdf