Si pubblica in allegato nota MIUR 8041 del 2015-09-07, a firma Palumbo, concernente i compiti e funzioni degli Enti Locali in relazione ai CPIA. Si pubblica del pari versione solo testo del corpo della nota.
Oggetto: Centri provinciali per l’istruzione degli adulti: compiti e funzioni degli Enti Locali. Risposta a quesiti
In riferimento ad alcuni quesiti pervenuti alla Scrivente anche per le vie brevi concernenti l’oggetto, relativamente a quanto previsto dal punto 3.8 del decreto 12 marzo 2015 Linee Guida per il passaggio al nuovo ordinamento a sostegno dell’autonomia organizzativa e didattica dei Centri provinciali per l’istruzione degli adulti, per quanto di competenza, si ritiene che in tali fattispecie risulti applicabile la disposizione contenuta nell’art. 3 della legge 23/1996.
Pertanto si ravvisa l’opportunità che venga favorita la massima collaborazione ed interazione con gli Enti locali, per assicurare, in sintonia, una gestione proficua ed ottimale degli immobili affidati ai punti di erogazione dei CPIA anche e soprattutto al fine di garantire la sicurezza degli operatori e degli utenti.
In un simile contesto appare opportuno precisare che i percorsi di primo livello secondo periodo didattico, realizzati presso i Centri provinciali per l’istruzione degli adulti (unità amministrativa), sono riconducibili al primo ciclo di istruzione, in quanto non finalizzati al diploma di istruzione secondaria superiore e realizzati da docenti appartenenti a classi di concorso relative alla scuola secondaria di primo grado
I percorsi di secondo livello, viceversa, sono finalizzati al conseguimento del diploma di istruzione tecnica, professionale e artistica, e vengono realizzati dalle istituzioni scolastiche presso le quali funzionano i percorsi di istruzione tecnica, professionale e artistica rimanendo in esse incardinati, con cui i CPIA stringono gli accordi di cui all’art. 5 — comma 2 — del D.P.R. n. 263/2012 (unità didattica).
Ciò detto, si precisa che gli interventi di ampliamento dell’offerta formativa (come disciplinati dalle Linee Guida adottate con D.I. 12 marzo 2015), attivati attraverso gli accordi di cui all’art. 2, comma 5 del D.P.R. n. 263/2012 rientrano – a tutti gli effetti – nella titolarità del CPIA, in quanto unità amministrativa.
Resta ovviamente inteso che – all’interno dei suddetti accordi – i correlati compiti in materia di edilizia scolastica potranno essere individuati secondo modalità definite a livello locale, facendo comunque salve le disposizioni contenute nell’art. 3 della citata legge n. 23/96.
Si fa presente infine che tali disposizioni debbono intendersi applicabili anche nel caso di attivazione di altre sedi destinate allo svolgimento di interventi di ampliamento dell’offerta formativa e/o delle aule AGORA, di cui al § 5.3 delle citate Linee Guida.
Firmato Palumbo