Si pubblica in allegato DM 435/15, criteri e parametri per l assegnazione del fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche.
Si pubblica del pari versione solo testo dell’art. 26, concernente i CPIA.
Art. 26 (Centri provinciali per l’istruzione degli adulti)
- Per sostenere e favorire la messa a regime dei nuovi assetti organizzativi e didattici di cui al DPR 263/12, come disciplinati dalle Linee guida di cui alla CM 36/14 sono destinati complessivamente € 1.900.000,00.
- Le risorse di cui al comma 1 sono ripartite: a) euro 900.000,00 per la realizzazione delle attività connesse alla definizione del patto formativo individuale e delle “misure di sistema” di cui rispettivamente all’art. 5, comma 2, e all’art. 3, comma 4, del DPR 263/12; b) euro 900.000,00 per la realizzazione degli interventi di ampliamento dell’offerta formativa dei CPIA, ivi comprese le attività di ricerca, sperimentazione e sviluppo, di cui alle Linee guida trasmesse con CM 36/14; c) euro 100.000,00 per l’attuazione delle misure nazionali di sistema previste all’art.11, comma 10, del DPR 263/12, concernenti interventi di comunicazione e diffusione delle attività di cui al presente comma, attraverso opuscoli e brochure a stampa e organizzazione di convegni, seminari e congressi.
- Le risorse, di cui al comma 2, lettera a) e b) sono assegnate ai CPIA attivi e funzionanti al 1° settembre 2015 per il 30% in proporzione al numero dei punti di erogazione di cui si compone la rete territoriale di servizio di ciascun CPIA e per il 70% in proporzione al numero dei Patti Formativi Individuali redatti dalle Commissioni di ciascun CPIA, così come rilevati dagli Uffici scolastici regionali.
- Il Direttore generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione definisce con proprio decreto le specifiche tecniche delle attività e degli interventi di cui al precedente comma 2, lettera a) e b) ed individua il riparto delle somme da assegnare ai CPIA sulla base dei criteri di cui al comma 3.
- La realizzazione delle attività di cui al comma 2, lettera c) è affidata alla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, che provvede con servizi e forniture da acquisire con le modalità previste dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163.
- Gli Uffici scolastici regionali e la Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione cura gli adempimenti di cui agli articoli 37 e 38 e il monitoraggio delle attività di cui al presente articolo ai sensi e per le finalità di cui all’articolo 39.