2012-04-18 Lombardia Calendario Scolastico permanente – Prot. n. MIUR AOODRLO R.U. 4532 – 2012/05/03 – 12 – dgr3318_18

Versione pdf

Versione solo testo

RICHIAMATO il decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297 e successive modifiche, “Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado” ed in particolare l’art. 74, il quale prescrive, al comma 3, che le attività didattiche si svolgano nel periodo compreso tra il 1 settembre e il 30 giugno, con eventuale conclusione nel mese di luglio degli esami di Stato;

VISTI gli artt. 138, comma 1, del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 e 5, comma 1, lett. d) della L.r. 6 agosto 2007 n. 19, che prevedono tra le competenze regionali le funzioni amministrative concernenti la determinazione annuale del calendario scolastico;

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59” che attribuisce alle istituzioni scolastiche tra l’altro:

  • la scansione temporale della valutazione degli apprendimenti degli alunni e della suddivisione del periodo delle lezioni;
  • gli adattamenti del calendario scolastico in relazione alle esigenze derivanti dall’offerta formativa;
  • l’organizzazione flessibile del curricolo e quello destinato alle singole discipline e attività, anche sulla base di una programmazione plurisettimanale, fermi restando l’articolazione delle lezioni in non meno di cinque giorni settimanali ed il rispetto del monte ore annuale, pluriennale o di ciclo, previsto per le singole discipline e attività obbligatorie;

RICHIAMATI:

  • la legge 28 marzo 2003 n.53, recante delega al Governo per la definizione delle norme generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale, ed in particolare gli articoli 1,2,3 e 7;
  • il decreto legislativo 19 febbraio 2004 n. 59, recante definizione delle norme relative alla scuola dell’infanzia e al primo ciclo dell’istruzione;
  • il decreto legislativo 17 ottobre 2005 n. 226 ”Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell’articolo 2 della legge 28 marzo 2003 n.53”;
  • l’articolo 1, comma 622 della L. 27 dicembre 2006 n. 296 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”, il quale prevede che l’istruzione impartita per almeno dieci anni è obbligatoria ed è finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale;
  • l’articolo 10 comma 3 lettera c) del D.lgs. 16 aprile 1994 n. 297 il quale attribuisce al consiglio di circolo o di istituto la facoltà di adattare il calendario scolastico alle specifiche esigenze ambientali;
  • l’articolo 64 del decreto-legge 23 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133;

RICHIAMATI altresì:

  • l’articolo 4 del decreto-legge 1 settembre 2008, n. 137, convertito con modificazioni dalla L. 30 ottobre 2008 n. 169, che ha previsto, tra l’altro, nella scuola primaria, la costituzione di classi affidate ad un unico insegnante e funzionanti con orario di ventiquattro ore settimanali;
  • il D.P.R. 20 marzo 2009 n. 89 “Revisione ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell’articolo 64, comma 4 , del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;
  • P.R. 15 marzo 2010, n. 87 recante norme concernenti il riordino degli istituti professionali, ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,
  • P.R. 15 marzo 2010, n. 88 recante norme concernenti il riordino degli istituti tecnici ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
  • P.R 15 marzo 2010, n. 89 recante revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei, ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

VISTE:

  • la D.G.R. n. VIII/6563 del 13 febbraio 2008 “Indicazioni regionali per l’offerta formativa in materia di istruzione e formazione professionale”, ed in particolare la parte afferente agli standard formativi minimi dell’offerta di secondo ciclo;
  • la D.C.R. 365/2012  concernente il Piano d’Azione regionale 2012-2015 per la  programmazione delle politiche integrate  di istruzione, formazione e lavoro e del sistema universitario lombardo;

PRESO ATTO delle festività nazionali fissate dalla normativa statale:

  • tutte le domeniche;
  • 1° novembre – festa di tutti i Santi;
  • 8 dicembre – Immacolata Concezione;
  • 25 dicembre – Natale;
  • 26 dicembre – Santo Stefano;
  • 1° gennaio – Capodanno;
  • 6 gennaio – Epifania;
  • lunedì dopo Pasqua;
  • 25 aprile – anniversario della Liberazione;
  • 1° maggio – festa del Lavoro;
  • 2 giugno – festa nazionale della Repubblica;
  • festa del Santo Patrono, secondo la normativa vigente;

PRESO INOLTRE ATTO delle seguenti sospensioni:

  • vacanze natalizie: dal 23 al 31 dicembre, dal 2 al 5 gennaio;
  • vacanze di carnevale: i 2 giorni antecedenti l’avvio del periodo quaresimale;
  • vacanze pasquali: i 3 giorni precedenti la domenica di Pasqua e il martedì immediatamente successivo al Lunedì dell’Angelo;

ATTESO  che il calendario scolastico si configura come strumento di programmazione territoriale, in considerazione delle ripercussioni che le scansioni temporali stabilite hanno sull’organizzazione della vita familiare degli alunni nonché dei servizi connessi alle attività didattiche, tenuto conto anche dell’impegno assunto dalle competenti autonomie locali;

RICONOSCIUTO inoltre il valore dell’autonomia scolastica che, in raccordo con gli enti territoriali erogatori dei servizi connessi alle attività didattiche, può meglio rispondere sia alle finalità educative e formative sia alle esigenze di flessibilità dell’offerta formativa, anche attraverso opportuni adattamenti al calendario scolastico regionale;

RITENUTO opportuno stabilire:

  • la data di inizio delle lezioni il giorno 5 settembre (che si posticipa al primo giorno lavorativo successivo qualora il 5 settembre sia un sabato o un giorno festivo), per le scuole dell’infanzia;
  • la data di inizio delle lezioni il giorno 12 settembre (che si posticipa al primo giorno lavorativo successivo qualora il 12 settembre sia un sabato o un giorno festivo), per tutti gli ordini e gradi d’istruzione e per i percorsi formativi di cui all’art. 11, comma 1, lett.a) della l.r. 19/07 (percorsi di istruzione e istruzioni e formazione professionale );
  • la data di termine delle lezioni il giorno 8 giugno (anticipato al primo giorno lavorativo precedente nel caso in cui il 8 giugno cada in giorno festivo) per tutti gli ordini e gradi d’istruzione e per i percorsi formativi di cui all’art. 11, comma 1, lett.a) della l.r. 19/07;
  • la data di termine delle attività il giorno 30 giugno (anticipato al primo giorno lavorativo precedente nel caso in cui il 30 giugno cada in giorno festivo) per le scuole dell’infanzia;

STABILITO altresì che le singole istituzioni scolastiche e formative, ivi comprese le scuole dell’infanzia, per motivate esigenze e previo accordo con gli enti territoriali competenti ad assicurare i servizi per il diritto allo studio, possono deliberare l’anticipazione della data di inizio delle lezioni;

RILEVATO che le istituzioni scolastiche e formative, nel rispetto del monte ore annuale previsto per le singole discipline e attività obbligatorie, possono disporre gli opportuni adattamenti del calendario scolastico d’istituto – debitamente motivati e deliberati dall’istituto scolastico o formativo e comunicati altresì tempestivamente alle famiglie entro l’avvio delle lezioni – nelle fattispecie di seguito enucleate:

  1. esigenze derivanti dal Piano dell’Offerta Formativa, in attuazione delle disposizioni di cui all’art. 5, comma 2 del D.P.R. 275/99 nonché all’art. 10 co. 3, lett. c) del D.lgs. 297/94. Qualora l’adattamento del calendario comporti sospensione delle lezioni, nel limite massimo di tre giorni annuali, è necessario un preventivo accordo con gli enti territoriali competenti ad assicurare i servizi per il diritto allo studio;
  2. esigenze connesse a specificità dell’istituzione scolastica determinate da disposizioni normative di carattere particolare;

CONSIDERATO inoltre che le istituzioni scolastiche e formative tengono conto di possibili chiusure disposte dalle autorità competenti per eventi imprevedibili sopraggiunti ovvero per utilizzo dei locali scolastici come sede di seggio elettorale;

DATO ATTO che sulla proposta di calendario scolastico sono stati sentiti in data 16 aprile 2012 l’Ufficio Scolastico regionale, l’Unione Province Lombarde e l’ANCI Lombardia che hanno condiviso le date di avvio e termine delle lezioni;

RILEVATO che il calendario scolastico è coerente con il monte ore annuale previsto per le singole discipline e attività obbligatorie dalla citata normativa nazionale e regionale;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

  1. di stabilire per l’anno scolastico e formativo 2012/2013 e seguenti:
    • la data di inizio delle lezioni il giorno 5 settembre (che si posticipa al primo giorno lavorativo successivo qualora il 5 settembre sia un sabato o un giorno festivo), per le scuole dell’infanzia;
    • la data di inizio delle lezioni il giorno 12 settembre (che si posticipa al primo giorno lavorativo successivo qualora il 12 settembre sia un sabato o un giorno festivo), per tutti gli ordini e gradi d’istruzione e per i percorsi formativi di cui all’art. 11, comma 1, lett.a) della l.r. 19/07 (percorsi di istruzione e istruzioni e formazione professionale );
    • la data di termine delle lezioni il giorno 8 giugno (anticipato al primo giorno lavorativo precedente nel caso in cui il 8 giugno cada in giorno festivo)per tutti gli ordini e gradi d’istruzione e per i percorsi formativi di cui all’art. 11, comma 1, lett.a) della l.r. 19/07;
    • la data di termine delle attività il giorno 30 giugno (anticipato al primo giorno lavorativo precedente nel caso in cui il 30 giugno cada in giorno festivo) per le scuole dell’infanzia;
  2. di stabilire, altresì, che le singole istituzioni scolastiche e formative, ivi comprese le scuole dell’infanzia, per motivate esigenze e previo accordo con gli enti territoriali competenti ad assicurare i servizi per il diritto allo studio, possono deliberare l’anticipazione della data di inizio delle lezioni;
  3. di stabilire inoltre le seguenti sospensioni per le festività nazionali fissate dalla normativa statale:
    • tutte le domeniche;
    • 1° novembre – festa di tutti i Santi; o 8 dicembre – Immacolata Concezione; o 25 dicembre – Natale; o 26 dicembre – Santo Stefano; o 1° gennaio – Capodanno; o 6 gennaio – Epifania;
    • lunedì dopo Pasqua;
    • 25 aprile – anniversario della Liberazione; o 1° maggio – festa del Lavoro;
    • 2 giugno – festa nazionale della Repubblica; o festa del Santo Patrono, secondo la normativa vigente;

ed inoltre le seguenti sospensioni: o vacanze natalizie: dal 23 al 31 dicembre, dal 2 al 5 gennaio; o vacanze di carnevale: i 2 giorni antecedenti l’avvio del periodo quaresimale;

  • vacanze pasquali: i 3 giorni precedenti la domenica di Pasqua e il martedì immediatamente successivo al Lunedì dell’Angelo;
  1. di stabilire che le istituzioni scolastiche e formative, nel rispetto del monte ore annuale previsto per le singole discipline e attività obbligatorie, possono disporre gli eventuali ed opportuni adattamenti del calendario scolastico d’istituto – debitamente motivati e deliberati dall’istituto scolastico o formativo e comunicati altresì tempestivamente alle famiglie entro l’avvio delle lezioni – nelle fattispecie di seguito enucleate:
    1. esigenze derivanti dal Piano dell’Offerta Formativa, in attuazione delle disposizioni di cui all’art. 5, comma 2 del D.P.R. 275/99 nonché all’art. 10 co. 3, lett. c) del D.lgs. 297/94. Qualora l’adattamento del calendario comporti sospensione delle lezioni, nel limite massimo di tre giorni annuali, è necessario un preventivo accordo con gli enti territoriali competenti ad assicurare i servizi per il diritto allo studio;
    2. esigenze connesse a specificità dell’istituzione scolastica determinate da disposizioni normative di carattere particolare;
  2. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale e sul sito web della Regione Lombardia.