MINISTERO DELL’INTERNO – MINISTERO DELLA ISTRUZIONE
DECRETO
7 dicembre 2021
Modalita’ di svolgimento del test di conoscenza della lingua
italiana, previsto dall’articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286, introdotto dall’articolo 1, comma 22, lettera i) della
legge n. 94/2009. (22A01025)
(GU n.36 del 12-2-2022)
IL MINISTRO DELL’INTERNO
di concerto con
IL MINISTRO DELL’ISTRUZIONE
e
IL MINISTRO
DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
Visto l’art. 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e
successive modifiche, concernente il permesso di soggiorno Ce per
soggiornanti di lungo periodo;
Visto in particolare il comma 2-bis dell’art. 9 del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, introdotto dall’art. 1, comma 22,
lettera i) della legge 15 luglio 2009, n. 94, che subordina il
rilascio del permesso di soggiorno Ce per soggiornanti di lungo
periodo al superamento di un test di conoscenza della lingua
italiana, le cui modalita’ di svolgimento sono determinate con
decreto del Ministro dell’interno di concerto con il Ministro
dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca;
Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, ed in particolare
l’art. 1, comma 1, che istituisce il Ministero dell’istruzione e il
Ministero dell’universita’ e della ricerca, con contestuale
soppressione del Ministero dell’istruzione dell’universita’ e della
ricerca;
Visti gli articoli 16 e 17 del decreto del Presidente della
Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante le norme di attuazione del
testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma
dell’art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
Visto il Quadro comune di riferimento europeo per la conoscenza
delle lingue approvato dal Consiglio d’Europa;
Visto il decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il
Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca in data 4
giugno 2010 con il quale sono fissate le modalita’ di svolgimento del
test di conoscenza della lingua italiana al cui superamento e’
subordinato il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti
di lungo periodo, previsto dall’art. 9 del decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286, recante il «Testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione
dello straniero», di seguito testo unico.
Decreta:
Art. 1
Oggetto e ambito di applicazione
- Il presente decreto fissa le modalita’ di svolgimento del test
di conoscenza della lingua italiana al cui superamento e’ subordinato
il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo
periodo, previsto dall’art. 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998,
n. 286, recante il «Testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero», di seguito testo unico. - Le disposizioni del presente decreto si applicano a tutti gli
stranieri che chiedono il rilascio del permesso di soggiorno UE per
soggiornanti di lungo periodo ai sensi dell’art. 9 del testo unico,
ed ai familiari per i quali puo’ essere richiesto il permesso di
soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, ai sensi del comma 1
del medesimo art. 9, salvo quanto previsto al comma 3. - Le disposizioni del presente decreto non si applicano:
a) ai figli minori degli anni quattordici, anche nati fuori dal
matrimonio, propri e del coniuge;
b) allo straniero affetto da gravi limitazioni alla capacita’ di
apprendimento linguistico derivanti dall’eta’, da patologie o da
handicap, attestate mediante certificazione rilasciata dalla
struttura sanitaria pubblica.
Art. 2
Disposizioni sulla conoscenza della lingua italiana - Per il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di
lungo periodo, lo straniero deve possedere un livello di conoscenza
della lingua italiana che consente di comprendere frasi ed
espressioni di uso frequente in ambiti correnti, in corrispondenza al
livello A2 del Quadro comune di riferimento europeo per la conoscenza
delle lingue approvato dal Consiglio d’Europa. - Al fine della verifica della conoscenza della lingua italiana,
conforme al livello indicato al comma 1, lo straniero effettua un
apposito test, secondo le modalita’ indicate dall’art. 3.
Art. 3
Modalita’ di svolgimento del test di conoscenza della lingua italiana - Lo straniero presenta, con modalita’ informatiche, la richiesta
di partecipazione al test di conoscenza della lingua italiana alla
prefettura territorialmente competente in base al domicilio del
richiedente. La richiesta contiene, a pena di inammissibilita’,
l’indicazione delle generalita’ del richiedente, i dati relativi al
titolo di soggiorno, compresa la scadenza e la tipologia, i dati del
documento valido per l’espatrio, e l’indirizzo presso cui Io
straniero intende ricevere la convocazione per lo svolgimento della
prova. - La prefettura convoca, entro sessanta giorni dalla richiesta, Io
straniero per Io svolgimento del test di conoscenza della lingua
italiana, indicando il giorno, l’ora ed il luogo in cui lo straniero
si deve presentare. - Il test si svolge, previa identificazione dello straniero a cura
del personale della prefettura ed esibizione della convocazione, con
modalita’ informatiche, ed e’ strutturato sulla comprensione di brevi
testi e sulla capacita’ di interazione, in conformita’ ai parametri
adottati, per le specifiche abilita’, dagli enti di certificazione di
cui all’art. 4, comma 1, lettera a). Il contenuto delle prove che
compongono il test, i criteri di assegnazione del punteggio e la
durata della prova sono stabiliti in collaborazione con un ente di
certificazione compreso tra quelli indicati all’art. 4, comma 1,
lettera a), a seguito di apposita convenzione da stipulare con il
Ministero dell’interno. Alla stipula della convenzione si provvede
nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione
vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica. Per superare il test il candidato deve conseguire almeno
l’ottanta per cento del punteggio complessivo. - A richiesta dell’interessato il test di cui al comma 3 puo’
essere svolto con modalita’ scritte di tipo non informatico, fermi
restando l’identita’ del contenuto della prova, i criteri di
valutazione ed il limite temporale, fissati per il test svolto con
modalita’ informatiche. - Il risultato della prova e’ comunicato allo straniero ed e’
inserito a cura del personale della prefettura nel sistema
informativo del Dipartimento per le liberta’ civili e l’immigrazione
del Ministero dell’interno. ln caso di esito negativo, lo straniero
puo’ ripetere la prova, previa richiesta presentata ai sensi del
comma 1.
Art. 4
Modalita’ ulteriori per l’accertamento della conoscenza della lingua
italiana - Fermo restando quanto previsto dall’art. 2, comma 1, non e’
tenuto allo svolgimento del test di cui all’art. 3 lo straniero:
a) in possesso di un attestato di conoscenza della lingua
italiana che certifica un livello di conoscenza non inferiore al
livello A2 del Quadro comune di riferimento europeo per la conoscenza
delle lingue approvato dal Consiglio d’europa, rilasciato dagli enti
certificatori riconosciuti, di cui all’allegato A, che costituisce
parte integrante del presente decreto. Al fine di garantire il
principio dell’autonomia universitaria, anche per il rilascio di
certificazioni di lingua italiana da parte di ulteriori istituzioni
rispetto a quelle di cui al precedente periodo e per garantire il
necessario controllo sulla qualita’ delle certificazioni stesse, il
Ministro dell’universita’ e della ricerca individuera’ con proprio
decreto le procedure di accreditamento, verifica e monitoraggio del
possesso dei requisiti di qualita’ degli enti certificatori stessi.
b) che ha frequentato un corso di lingua italiana presso i Centri
provinciali per l’istruzione degli adulti di cui all’art. 1, comma
632, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modifiche e
integrazioni, ed ha conseguito, al termine del corso, un titolo che
attesta il raggiungimento di un livello di conoscenza della lingua
italiana non inferiore al livello A2 del Quadro comune di riferimento
europeo per la conoscenza delle lingue, approvato dal Consiglio
d’Europa;
c) che ha ottenuto, nell’ambito dei crediti maturati per
l’accordo di integrazione di cui all’art. 4-bis del testo unico, il
riconoscimento di un livello di conoscenza della lingua italiana non
inferiore al livello A2 del Quadro comune di riferimento europeo per
la conoscenza delle lingue, approvato dal Consiglio d’Europa;
d) che ha conseguito il diploma di scuola secondaria di primo o
secondo grado presso un istituto scolastico appartenente al sistema
italiano di istruzione di cui all’art. 1 della legge 10 marzo 2000,
n. 62 o ha conseguito, presso i centri provinciali per l’istruzione
di cui alla lettera b), il diploma di scuola secondaria di primo o di
secondo grado, ovvero frequenta un corso di studi presso una
Universita’ italiana statale o non statale legalmente riconosciuta, o
frequenta in Italia il dottorato o un master universitario;
e) che e’ entrato in Italia ai sensi dell’art. 27, comma 1,
lettere a), c), d), e q), del testo unico e svolge una delle
attivita’ indicate nelle disposizioni medesime. - Nei casi previsti dalle lettere a), b) e d) del comma 1, lo
straniero allega alla documentazione richiesta dall’art. 16 del
decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, per
il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo
periodo, copia autentica dei titoli di studio o professionali
conseguiti e dei certificati di frequenza richiesti. Nei casi
previsti dalle lettere c) ed e) del comma 1, lo straniero allega alla
documentazione richiesta per il rilascio del permesso di soggiorno
una dichiarazione sul titolo di esonero posseduto. - Lo straniero affetto da gravi limitazioni alla capacita’ di
apprendimento linguistico derivanti dall’eta’, da patologie o
handicap, di cui all’art. 1, comma 3, lettera b), allega la
certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria pubblica alla
documentazione richiesta dall’art. 16 del decreto del Presidente
della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.
Art. 5
Verifica dell’esito del test ai fini del rilascio del permesso di
soggiorno - Ai fini del rilascio del permesso di soggiorno UE per
soggiornanti di lungo periodo, la questura verifica la sussistenza
del livello di conoscenza della lingua italiana indicato all’art. 2,
comma 1, attraverso il riscontro dell’esito positivo del test
riportato nel sistema informativo del Dipartimento per le liberta’
civili e l’immigrazione del Ministero dell’interno, di cui all’art.
3, comma 5. - Nei casi previsti dall’art. 4, comma 1, lettere a), b) e d), la
verifica di cui al comma 1 e’ effettuata dalla questura attraverso il
riscontro della documentazione da allegare alla richiesta di rilascio
del permesso di soggiorno e, nei casi previsti dall’art. 4, comma 1,
lettere c) ed e) attraverso l’accertamento delle condizioni o dei
titoli dichiarati dallo straniero.
Art. 6
Ruolo del prefetto e dei consigli territoriali per l’immigrazione - II prefetto territorialmente competente individua in ambito
provinciale le sedi per lo svolgimento del test di cui all’art. 3,
anche attraverso accordi con gli enti locali e le istituzioni
scolastiche. - I consigli territoriali per l’immigrazione di cui all’art. 3,
comma 6, del testo unico, anche attraverso accordi con enti pubblici
e privati e con associazioni attive nel campo dell’assistenza agli
immigrati, nell’ambito delle risorse statali e comunitarie
disponibili, promuovono progetti di informazione per illustrare le
modalita’ di attestazione della conoscenza della lingua italiana ai
fini del rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di
lungo periodo e progetti per la preparazione al test di cui all’art.
3.
Art. 7
Disposizioni finali ed entrata in vigore - Dall’attuazione delle disposizioni del presente decreto non
devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. - Il presente decreto abroga e sostituisce il decreto ministeriale
4 giugno 2010. - Il presente decreto sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana e si applica a decorrere dal quindicesimo
giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Roma, 7 dicembre 2021
Il Ministro dell’interno
Lamorgese
Il Ministro dell’istruzione
Bianchi
Il Ministro dell’universita’
e della ricerca
Messa
Allegato A
(art. 4, comma 1, lettera a)
Enti certificatori riconosciuti:
a) Universita’ degli studi di Roma Tre;
b) Universita’ per stranieri di Perugia;
c) Universita’ per stranieri di Siena;
d) Societa’ Dante Alighieri;
e) Universita’ per stranieri «Dante Alighieri» di Reggio
Calabria.